Scritture sociali

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 117/2017 c.d. “Codice del Terzo Settore”…

  1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del
    Terzo settore devono tenere:
    a) il libro degli associati o aderenti;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
    devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
    amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo
    di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura
    dell’organo cui si riferiscono.
  3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo
    le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
  4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.