Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 117/2017 c.d. “Codice del Terzo Settore”…
- Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del
Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. - I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo
di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura
dell’organo cui si riferiscono. - Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo
le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. - Il comma 3 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.